Convivenza di fatto

La legge n. 76/2016 riconosce alle coppie di conviventi di fatto, formate da persone di sesso opposto o dello stesso sesso, una serie di diritti, facoltà e reciproche responsabilità.

Per conviventi di fatto si intendono “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile” (art. 1, comma 36 legge n. 76/2016).

La convivenza di fatto si istituisce con apposita dichiarazione presso il Comune di residenza.


I moduli per la dichiarazione possono essere compilati e sottoscritti presso l'ufficio Anagrafe del Comune. Possono altresì essere inviati:

• per raccomandata all’indirizzo del comune di SETTIMO SAN PIETRO, UFFICIO DEMOGRAFICO - PIAZZA PERTINI N. 1;

  per posta elettronica all'indirizzo: demografici@comune.settimosanpietro.ca.it;

 • per fax al n.  0707691236;

• per via telematica all’indirizzo di posta certificata: protocollo@pec.comune.settimosanpietro.ca.it;

Alla dichiarazione deve essere allegata copia di un documento d'identità delle persone che sottoscrivono il modulo.

La possibilità di trasmissione per via telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni:

a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;

b) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice o Posta elettronica certificata.


Informazioni Utili

La coppia deve rendere dichiarazione congiunta sottoscrivendo l’apposito modulo (Modulistica 1 – Dichiarazione di costituzione di convivenza di fatto) e può essere resa:

  • da una coppia già residente nella medesima famiglia anagrafica;
  • al momento della dichiarazione di residenza della coppia con provenienza da altro Comune o di iscrizione anagrafica del secondo componente la coppia.

La convivenza di fatto già costituita in altro Comune permane con il trasferimento della residenza congiunto della famiglia (non occorre rinnovare la dichiarazione).

La registrazione viene effettuata entro 2 giorni dalla dichiarazione.

E’ valida fino allo scioglimento della convivenza.

La convivenza di fatto si scioglie nei seguenti casi: trasferimento della residenza anagrafica di uno dei conviventi; morte di uno dei conviventi; dichiarazione di cessazione della convivenza di fatto resa da entrambi o da uno solo dei conviventi (Modulistica 2); matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona.

Le coppie di conviventi di fatto una volta costituite possono disciplinare i propri rapporti patrimoniali con un contratto di convivenza. Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti, a pena di nullità, in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, che sarà poi trasmesso entro 10 giorni dalla data della stipula o dalla data di autentica della sottoscrizione all’ufficio anagrafe del Comune di residenza. La revoca del contratto di convivenza è soggetta alle stesse regole previste per la sua costituzione.

 

Modulistica disponibile

- Dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto;

- Dichiarazione di cessazione della convivenza di fatto

 

Data di ultima modifica: 24/10/2019

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Dichiarazione costituzione convivenza di fatto (55.5 KB)
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